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	<description>A.M.B. gruppo Micologico Naturalistico della &#34;Piccola Sila&#34;</description>
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		<title>Giornata ecologica &#8220;Puliamo i boschi&#8221;</title>
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		<pubDate>Wed, 26 May 2010 05:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cammina cammina]]></category>

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		<description><![CDATA[SABATO 29 MAGGIO 2010 ORE 9,00
Appuntamento in Piazza Perri-DECOLLATURA
Giornata ecologica &#8220;Puliamo i boschi&#8221;
<p>PROGRAMMA:</p>

Concentramento di tutti i partecipanti.
Partenza per la località Gesariellu.
Consegna sachetti, guanti, ecc. per la raccolta di rifiuti abbandonati nel bosco e contestuale differenziazione.
Conferimento dei rifiuti raccolti ai mezzi comunali messi a disposizione dall&#8217;Amministrazione Comunale.

<p>Sono invitati a partecipare i cittadini singoli e le scuole e <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.decollaturamia.it/?p=200">Giornata ecologica &#8220;Puliamo i boschi&#8221;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>SABATO 29 MAGGIO 2010 ORE 9,00<br />
Appuntamento in Piazza Perri-DECOLLATURA<br />
Giornata ecologica &#8220;Puliamo i boschi&#8221;</h4>
<p><strong>PROGRAMMA:</strong></p>
<ul>
<li>Concentramento di tutti i partecipanti.</li>
<li>Partenza per la località Gesariellu.</li>
<li>Consegna sachetti, guanti, ecc. per la raccolta di rifiuti abbandonati nel bosco e contestuale differenziazione.</li>
<li>Conferimento dei rifiuti raccolti ai mezzi comunali messi a disposizione dall&#8217;Amministrazione Comunale.</li>
</ul>
<p>Sono invitati a partecipare i cittadini singoli e le scuole e le associazioni presenti sul territorio.</p>
<address style="text-align: right;">Il presidente   <br />
(Antonio Volpe)</address>
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		<title>Il Parco del Reventino</title>
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		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>
Autore/i: Francesco Bevilacqua
Editore: Rubbettino Editore </p>
<p>Guida storico-naturalistica ed escursionistica al gruppo dei monti Mancuso, Reventino, Tiriolo e Gimigliano
135 itinerari, 570 foto a colori e la cartina delle escursioni</p>
<p>Questo libro è dedicato a una piccola-grande area montuosa del Sud Italia. Piccola perché meno vasta e meno nota anche degli altri principali massicci montuosi, anche calabresi, divenuti parchi nazionali. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.decollaturamia.it/?p=181">Il Parco del Reventino</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.decollaturamia.it/wp-content/uploads/2010/05/il_parco_del_reventino.jpg"><img title="Il Parco del Reventino" src="http://www.decollaturamia.it/wp-content/uploads/2010/05/il_parco_del_reventino-120x150.jpg" alt="" width="120" height="150" /></a><br />
Autore/i: <a href="http://www.deastore.com/autore/Francesco%20Bevilacqua.html">Francesco Bevilacqua</a><br />
Editore: <a href="http://www.deastore.com/editore/Rubbettino.html">Rubbettino Editore</a> </p>
<p><em>Guida storico-naturalistica ed escursionistica al gruppo dei monti Mancuso, Reventino, Tiriolo e Gimigliano<br />
135 itinerari, 570 foto a colori e la cartina delle escursioni</em></p>
<p>Questo libro è dedicato a una piccola-grande area montuosa del Sud Italia. Piccola perché meno vasta e meno nota anche degli altri principali massicci montuosi, anche calabresi, divenuti parchi nazionali. Grande perché è pur sempre estesa, quasi da costa a costa, comprende 19 comuni, contiene straordinarie bellezze naturali: monti con panorami che spaziano sino alla Sicilia e al Pollino e abbracciano in un sol colpo d’occhio i due mari, boschi atavici, alberi monumentali, grandi valli, gole e canyon fluviali, cascate, monumenti di roccia, borghi solitari e arroccati, architetture rurali che paiono uscite da una fiaba, contadi dall’aspetto agreste e bucolico, antichi segni dell’uomo (rovine di abbazie, rifugi di contadini e pastori, sentieri e mulattiere, acquari). Vi è perfino una vecchia ferrovia a scartamento ridotto che la attraversa da parte a parte, una delle ultime rimaste funzionanti in Italia.<br />
Nel gruppo montuoso del Re­ven­tino il tempo scorre lento, tra orti aulenti e boschi sconfinati. Vi si trovano ancora pastori e contadini che producono cibi come un volta. Gli odori ed i sapori dell’antica montagna appenninica non sono stati cancellati. Certo, l’eco­no­mia agro-silvo-pastorale di questa come di altre aree del Sud registra da anni una crisi profonda. Ma l’at­tac­ca­mento dei vecchi abitanti alle proprie tradizioni e l’innovazione apportata da qualche giovane intraprendente stanno gradualmente creando una diversa qualità dello sviluppo, nella quale un ruolo preminente <a href="http://www.decollaturamia.it/wp-content/uploads/2010/05/il_parco_del_reventino.jpg"></a>ha la riscoperta dei luoghi. Ed è proprio per favorire questa riscoperta &#8211; che è anche un modo per affermare un’identità &#8211; che è nata questa gui­da. Preceduta da una prefazione di Ful­co Pratesi, essa offre un’accurata di­sa­mina della storia, degli ambienti na­turali, della flora, della fauna e dei problemi di conservazione e sviluppo dell’area.</p>
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		<title>LR n. 30 del 26.11.2001</title>
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		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>REGIONE CALABRIA
 LEGGE REGIONALE n. 30 del 26/11/01
&#8220;Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati&#8221; .</p>
<p>Art. 1 Finalità</p>
<p>1. Per il raggiungimento delle finalità generali di tutela ambientale e di prevenzione della salute pubblica la presente leggedetta norme per la difesa della flora spontanea e regolamenta la raccolta, la commercializzazione dei <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.decollaturamia.it/?p=179">LR n. 30 del 26.11.2001</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>REGIONE CALABRIA<br />
 LEGGE REGIONALE n. 30 del 26/11/01<br />
&#8220;Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati&#8221;</strong> .</p>
<p>Art. 1 Finalità</p>
<p>1. Per il raggiungimento delle finalità generali di tutela ambientale e di prevenzione della salute pubblica la presente leggedetta norme per la difesa della flora spontanea e regolamenta la raccolta, la commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, &#8220;Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati&#8221; e dal DPR 14 luglio 1995, n. 376, &#8220;Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati&#8221;.</p>
<p>Art. 2 Disposizioni e divieti</p>
<p>1. Ai fini della salvaguardia dell’ambiente vigono le seguenti disposizioni:<br />
a) è vietato danneggiare e distruggere la flora fungina, indipendentemente dalle caratteristiche di commestibilità e velenosità della stessa e la flora spontanea di rilevante interesse fioristico, ecologico e monumentale;<br />
b) nella raccolta dei funghi commestibili vanno osservate le norme di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5;<br />
c) è vietato raccogliere, asportare, danneggiare, detenere anche in parte, nonché commerciare sia allo stato fresco che secco la flora spontanea a protezione assoluta di cui all’Allegato A;<br />
d) è altresì vietato ogni intervento che non abbia carattere di urgenza e non sia finalizzato alla tutela e alla conservazione dei biotopi, di cui all’allegato B);<br />
e) per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell’Amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso.</p>
<p>Art. 3 Raccolta dei funghi</p>
<p>1. E ` consentita la raccolta di funghi (corpi fruttiferi) maturi, individuati con provvedimento della Giunta regionale su proposta, per ciascuna specie, del Comitato di cui al successivo articolo 10.</p>
<p>2. E ` consentita la raccolta di funghi non commestibili solo per scopi didattici e scientifici.</p>
<p>3. La raccolta dei funghi è consentita entro il limite massimo previsto dall’articolo 4, comma 1 della legge 23 agosto1993, n. 352. Tuttavia, la Regione, sentito il comitato di cui all’articolo 10 della presente legge, può prevedere una deroga finoa dieci chilogrammi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1° della citata legge n. 352. Per coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il loro reddito, non vi sono vincoli quantitativi. Tale agevolazione si applica alle seguenti categorie:<br />
a) coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo<br />
b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;<br />
c) soci di cooperative agricolo-forestali.</p>
<p>4. La raccolta dei funghi è consentita solo nelle ore diurne. All’interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agroturistiche venatorie la raccolta dei funghi è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.</p>
<p>5. La raccolta è riservata ai possessori di apposita tessera nominativa regionale di cui al successivo articolo 5, comma 1.</p>
<p>6. Su segnalazione del Comitato tecnico di cui al seguente articolo 10, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura dispone la sospensione della raccolta dei funghi nelle aree in cui si manifestino situazioni di rischio ambientale. In tal caso il divieto di raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio.</p>
<p>Art. 4 Modalità di raccolta</p>
<p>1. Nella raccolta dei funghi è fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro strumento che possa danneggiare il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.</p>
<p>2. E&#8217; fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente sul posto e di usare, per il trasporto, contenitori forati rigidi che permettano la diffusione delle spore e la giusta conservazione del corpo fruttifero.</p>
<p>3. E&#8217; vietato l’uso di buste e contenitori di plastica o di altri contenitori non fessurati o non rigidi, al fine di consentire la conservazione di tutte le caratteristiche morfologiche per la sicura determinazione della specie del fungo (carpoforo).</p>
<p>4. E&#8217; vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p>
<p>Art. 5 Tessera regionale di autorizzazione</p>
<p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti titolari di diritti personali o reali di godimento sui terreni è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale prevista nelle seguenti tipologie e caratteristiche:<br />
a) tessera professionale: rilasciata a coloro che hanno conseguito attestato di superamento di apposito corso, di cui al successivo comma 5; il costo della tessera è fissato in lire 50.000 annuali (euro 25,82). Ai possessori di tessera professionale è consentita la raccolta dei funghi a fini economici nei termini previsti dall’articolo 3, comma 2° della legge 23 agosto 1993, n. 352;<br />
b) tessera amatoriale: liberamente acquistabile presso i Comuni e le Comunità montane; il costo della tessera con validitàannuale è fissato in lire 20.000 (euro 10,329), ridotte del 50 per cento se rilasciata a giovani di età inferiore ai 18 anni;<br />
c) tessera per raccolta a fini scientifici: rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici e privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studi e ricerche o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.</p>
<p>2. Il possesso della tessera di cui al precedente comma 1 consente la raccolta nell’ambito del territorio regionale.</p>
<p>3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della raccolta con tessera professionale ed amatoriale, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:<br />
a) il 25 per cento dell’intero montante alla Regione per le spese di istituto e per la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche;<br />
b) il 25 per cento dell’intero montante alle associazioni micologiche iscritte all’albo regionale da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;<br />
c) il rimanente 50 per cento del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l’organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.</p>
<p>4. La tessera professionale viene rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all’articolo 10, su istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza a seguito della frequenza di un corso il cui esame finale è teso ad accertare la conoscenza dell’ambiente, delle specie e della flora fungina, nonché della normativa vigente in materia.</p>
<p>5. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Associazioni micologiche iscritte all’albo regionale di cui al successivo art. 6, avvalendosi dell’Ispettorato Micologico dell’ASL competente per territorio, di cui al successivo art. 12, promuovono l’organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici il cui superamento è condizione necessaria per l’abilitazione alla titolarità della tessera professionale.</p>
<p>Art. 6 Associazioni micologiche &#8211; Albo regionale</p>
<p>1. E ` istituito l’Albo delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria.</p>
<p>2. La tenuta dell’Albo è affidata all’Assessorato regionale all’Agricoltura secondo le norme e modalità contenute in apposito provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale di cui all’articolo 10.</p>
<p>3. Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regionale le Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:<br />
a) finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate referenze scientifiche;<br />
b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;<br />
c) impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici.</p>
<p>4. All’Albo regionale delle Associazioni micologiche è iscritta d’ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.</p>
<p>5. Le Associazioni iscritte all’Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni di sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie.</p>
<p>6. Le associazioni cooperano con le Province anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera proessionale.</p>
<p>Art. 7 Commercializzazione dei funghi</p>
<p>1. I funghi epigei spontanei freschi posti in commercio, devono essere:<br />
a) suddivisi per specie e con l’indicazione della provenienza;<br />
b) contenuti in cassette od in altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;<br />
c) disposti in singolo strato e non pressati;<br />
d) integri al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;<br />
e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti.</p>
<p>2. E ` ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei freschi inclusi nell’elenco delle specie di cui allegato 1 del DPR 14/7/95, n. 376 e successive modificazioni ed integrazioni, o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del sopra citato DPR n. 376.</p>
<p>3. La vendita dei funghi freschi spontanei raccolti dai possessori di tessera professionale è soggetta alla normativa di cui all’articolo 2 del DPR 14 luglio 1995, n. 376. Ai possessori di tessera amatoriale non è consentita la commercializzazione dei funghi raccolti.</p>
<p>4. I funghi spontanei freschi e conservati che vengono posti in vendita, sono sottoposti al controllo da parte dell’Ispettorato micologico, di cui al successivo art. 12, territorialmente competente, che rilascia apposito certificato di commestibilità, dal quale risulti:<br />
a) la generalità e la residenza del venditore;<br />
b) la specie e la quantità posta in vendita;<br />
c) la data di scadenza del prodotto correttamente conservato.</p>
<p>Art. 8 Divieti di raccolta</p>
<p>1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:<br />
a) nelle riserve naturali integrali;<br />
b) nelle aree individuate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento per particolari motivi selvicolturali;<br />
c) in aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all’articolo 10.</p>
<p>2. Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dai relativi enti gestori.</p>
<p>3. E ` vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e periurbane destinate a verde pubblico.</p>
<p>Art. 9 Limitazioni</p>
<p>1. La Giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell’ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici della vegetazione.</p>
<p>2. Il Comitato tecnico di cui all’articolo 10 può chiedere alla Giunta regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione.</p>
<p>3. La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei boschi è consentita previa autorizzazione rilasciata dall’Assessorato all’Agricoltura e non può essere ripetuta sullo steso terreno prima di un quinquennio.</p>
<p>Art. 10 Comitato tecnico</p>
<p>1. E ` istituito il Comitato tecnico per la difesa del patrimonio naturalistico e fungino della Calabria.</p>
<p>2. Il Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e in riferimento alle norme stabilite dalla legge 23 agosto 1993 n. 352 e del DPR 14 luglio 1995 n. 376.</p>
<p>3. Il Comitato tecnico è composto da:<br />
a) un Dirigente regionale delegato dall’Assessorato regionale all’Agricoltura;<br />
b) un Dirigente regionale delegato dall’Assessorato regionale alle Foreste;<br />
c) un Dirigente regionale delegato dall’Assessorato regionale all’Ambiente;<br />
d) un Dirigente regionale delegato dall’Assessorato regionale alla Sanità;<br />
e) un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all’Albo regionale;<br />
f) un rappresentante dell’Orto botanico dell’Università;<br />
g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;<br />
h) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato;<br />
i) il Presidente dell’UNCEM o suo delegato;<br />
j) un rappresentante della facoltà di Scienze agrarie e forestali;<br />
funge da segretario un funzionario dell’Assessorato all’Agricoltura.</p>
<p>4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura.</p>
<p>5. Ai componenti il Comitato è riconosciuto il rimborso spese e un gettone di presenza fissato in lire 100.000 (euro 51,64) per ogni seduta.</p>
<p>Art. 11 Ricerca Scientifica e Corsi di formazione</p>
<p>1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire l’acquisizione di dati a scopi didattici e scientifici finanziando appositi progetti di ricerca.</p>
<p>2. La Regione promuove, altresì, corsi di formazione professionale in materia micologica, convegni di studio e iniziative tendenti ad approfondire la conservazione e la tutela ambientale in relazione alla raccolta dei funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina.</p>
<p>Art. 12 Ispettorati Micologici</p>
<p>1. Ciascuna ASL, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico Ispettorato Micologico, strutturato in uno o più centri di controllo micologico, avvalendosi di proprio personale con adeguata formazione in micotossicologia.</p>
<p>2. Il personale di cui al comma precedente deve preferibilmente essere in possesso dell’attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto Ministro della Sanità 29/1/96, n. 686, ovvero aver superato apposito corso di formazione.</p>
<p>3. I compiti dell’Ispettorato Micologico tramite i centri di controllo sono prevalentemente i seguenti:<br />
1) servizio di controllo micologico dei funghi raccolti;<br />
2) servizio di supervisione organizzativa dei corsi e degli esami per il rilascio dell’attestato per il conseguimento della tessera professionale;</p>
<p>3) servizio di controllo dei funghi spontanei conservati che vengono commercializzati.</p>
<p>Art. 13 Vigilanza</p>
<p>1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Nuclei antisofisticazione e Sanità dell’Arma dei Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche iscritte all’Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di polizia urbana e rurale, ai Vigili sanitari delle ASL, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali.</p>
<p>2. Le Guardie giurate dovranno rispondere ai requisiti determinati dall’articolo 138 del Testo Unico della Legge di PubblicaSicurezza, approvato con Regio Decreto 19/6/1931 n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.</p>
<p>3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione.</p>
<p>Art. 14 Sanzioni</p>
<p>1. La violazione delle norme recate dalla presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di lire 100.000 (pari ad Euro 51,64) ad un massimo di lire 1.000.000 (pari ad Euro 516,46) e la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell’autorizzazione alla raccolta per la durata dell’anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva.</p>
<p>2. La sanzione è determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Comitato tecnico di cui al precedente articolo 10.</p>
<p>3. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell’istituendo capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all’applicazione della presente legge e di cui al successivo articolo 15.</p>
<p>4. E ` fatta salva l’applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscano reato.</p>
<p>Art. 15 Norma finanziaria</p>
<p>1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede per lire 100.000.000 (euro 51,646) per l’anno 2001 con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 &#8220;Fondo corrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)&#8221; dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, che viene ridotto del medesimo importo.</p>
<p>2. La disponibilità di Bilancio per L. 100.000.000 (euro 51.646) è utilizzata nell’esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 5112114 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l’esercizio 2001 con la denominazione &#8220;Spesa per la difesa del patrimonio floristico e regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati&#8221; e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 100.000.000 (euro 51.646).</p>
<p>Art. 16 Norma finale</p>
<p>1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 352 e al DPR 14 luglio 1995, n. 376.<br />
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.E ` fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.<br />
ALLEGATO A)</p>
<p>Specie protette ai sensi dell’art. 2:<br />
— Pteridofite: tutte le specie eccetto Pteridum Aquilinum ed Equisetum sp;<br />
— Gimnosperme: Taxus baccata, Pinus Leucodermis;<br />
— Famiglia Cariofillacee: Dianthus, tutte le specie;<br />
— Famiglia Ranunculacee: Aquilegia, tutte le specie; Paeonia, tutte le specie; Thalictrum calabricum;<br />
— Famiglia Grassulacee: Sempervivum tectorum;<br />
— Famiglia Saxifiragacee: Saxifraga, tutte le specie crassulente;<br />
— Famiglia Rutaceae: Dictamnus albus;<br />
— Famiglia Primulacee: Primula palinuri; Soldanella, tutte le specie;<br />
— Famiglia Gentinacee: Gentiana, tutte le specie; Gentianella crispata;<br />
— Famiglia Campanulacee: Campanula, tutte le specie;<br />
— Famiglia Asteracee: Achillea erba-rotta; Achillea rupestris;<br />
— Famiglia Liliaceae: Lilium, tutte le specie; Fritillaria, tutte le specie;<br />
— Famiglia Amarillidacee: Panctratium maritinum; Sternbergia, tutte le specie; Galanthus nivalis; narcissus, tutte le specie;<br />
— Famiglia Orchideacee: tutte le specie della famiglia.<br />
ALLEGATO B)</p>
<p>Biotopi protetti ai sensi dell’art. 2:<br />
1) Valle del fiume Argentino;<br />
2) Litorale tra la foce del fiume Raganello/Foce del Sinni e la strada SS. 106 e il mare: tutte le aree non identificate e non attualmente in coltura sia demaniali, sia private;<br />
3) Valle fiume Rosa (comuni S. Donato di Ninea e San Sosti);<br />
4) Laghi e torbiere della catena costiera con zona di rispetto circostante di 100 mt. (Lago dei due uomini, lago Trifoglietti, lago di Astone, Laghicello, Pantano della Criumenta);<br />
5) Laghi costieri di Lamezia Terme (la Volta);<br />
6) Stazioni di Woodwardia;<br />
7) Biotopi 1/14 segnalati dalla Società Botanica Italiana come da elenco seguente:<br />
1) Bosco Gariglione;<br />
2) Foresta di Basilicò-Gambarie;<br />
3) Foresta del Timpone della Carcara;<br />
4) Bosco al Corvo;<br />
5) Bosco di Arnocampo;<br />
6) Pineta di Cupone;<br />
7) Bosco di Santa Maria;<br />
8 ) Monte Pollino;<br />
9) Bosco Fallistro;<br />
10) Alto Aspromonte;<br />
11) Isola di Cirella;<br />
12) Isola di Dino;<br />
13) Monti di Orsomarso e Verbicaro;<br />
14) Foce del Neto.<br />
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E ` fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.</p>
<p>Catanzaro, lì 26 novembre 2001</p>
<p>Il Presidente</p>
<p>Chiaravalloti</p>
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		<title>Delibera della Giunta Regionale n. 337 del 20.04.2001</title>
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		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>La Giunta Regionale</p>
<p>Vista la legge n. 352 del 23.08.1983, avente per titolo &#8220;Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, freschi e conservati&#8221;;</p>
<p>Visto il D.P.R. n. 375 del 14.07.1995 &#8220;Regolamento della legge n. 352/1993&#8243;.</p>
<p>Visto l&#8217;art. 3 del sopracitato D.P.R. che vieta la vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio senza la certificazione <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.decollaturamia.it/?p=177">Delibera della Giunta Regionale n. 337 del 20.04.2001</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Giunta Regionale</strong></p>
<p>Vista la legge n. 352 del 23.08.1983, avente per titolo &#8220;Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, freschi e conservati&#8221;;</p>
<p>Visto il D.P.R. n. 375 del 14.07.1995 &#8220;Regolamento della legge n. 352/1993&#8243;.</p>
<p>Visto l&#8217;art. 3 del sopracitato D.P.R. che vieta la vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio senza la certificazione dell&#8217;avvenuto controllo da parte dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale, secondo le modalità previste dall&#8217;Autorità regionale.</p>
<p>Su proposta dell&#8217;Assessore alla Sanità on. Prof. Giovanni Filocamo, formula alla stregua dell&#8217;istruttoria compiuta dal Dirigente della struttura interessata, che si è espresso anche sulla non assoggettabilità dell&#8217;atto a controllo ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 32 della legge 15.5.1997, n. 127</p>
<p>A voti unanimi</p>
<p><strong>DELIBERA</strong></p>
<p>Di istituire presso ogni Azienda Sanitaria territoriale della Regione Calabria uno o più Centri Micologici (Ispettorato Micologico) con strutture e personale nel ruolo sanitario già dipendente da ciascuna Azienda Sanitaria Locale presso il S.I.A.N. del Dipartimento di Prevenzione;</p>
<p>di attribuire all&#8217;Ispettorato Micologico le funzioni così articolate:</p>
<p><strong>FUNZIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Attività di prevenzione gratuite:</p>
<p>1. &#8211; controllo dei funghi freschi spontanei raccolti dai privati e destinati al consumo diretto;<br />
2. &#8211; supporto alle strutture Ospedaliere Aziendale, a Cliniche private ed alla medicina di base in occasione dei presunti casi di intossicazioni da funghi;<br />
3. &#8211; educazione sanitaria ed operatori che lavorano nelle mense collettive o nel settore ortofrutticolo;<br />
4. &#8211; consulenza sull&#8217;argomento a Comuni ed altri Enti in occasione di mostre, convegni, sagre, ecc.;<br />
5. &#8211; interventi in occasione di presunte intossicazioni derivanti dal consumo di funghi ammessi alla vendita presso privati o pubblici esercizi (indagini epidemiologiche).</p>
<p>1. &#8211; Attività di certificazione e consulenza a pagamento</p>
<p>1. &#8211; Certificato di commestibilità numerato in senso progressivo di funghi freschi spontanei destinati alla vendita all&#8217;ingrosso o al dettaglio presso mercati ortofrutticoli o altri esercizi;<br />
2. &#8211; Parere di idoneità alla certificazione delle specie fungine commercializzate ai fini del rilascio del relativo attestato agli esercenti interessati;<br />
3. &#8211; Controllo allo sdoganamento di funghi importati e destinati alla vendita, a mostre, a sagre, ecc.;<br />
4. &#8211; Consulenza a strutture ospedaliere non facenti parte dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale e a Cliniche private;<br />
5. &#8211; Rilascio di autorizzazione alla conservazione dei funghi (art. 22 della legge n. 352/93);<br />
6. &#8211; Docenza a corsi organizzati da Enti pubblici e/o privati che non rientrino in programmi di educazione sanitaria elaborati dall&#8217;Azienda Sanitaria Locale.</p>
<p>Il pagamento della prestazione è regolato da tariffa regionale o, in mancanza, da tariffe dell&#8217;Azienda Sanitaria.</p>
<p><strong>PERSONALE</strong></p>
<p>La dotazione organica minima deve prevedere 2/3 operatori appartenenti al ruolo sanitario, in possesso dell&#8217;attestato di micologo, dei quali uno laureato in medicina o chirurgia o in Chimica o in Scienze Agrarie o in Scienze e Tecnologie alimentari o Scienze Biologiche e l&#8217;altro avente la qualifica di Tecnico della Prevenzione.</p>
<p>L&#8217;Azienda Sanitaria Locale può avvalersi di personale con la qualifica di Micologo appartenente ad Associazioni o Gruppi micologici naturalistici presenti nel territorio regionale la cui opera dovrà essere prestata a titolo gratuito.</p>
<p>Nei mesi in cui è maggiore la raccolta e quindi la possibilità del verificarsi di casi di intossicazione venga prevista l&#8217;istituzione di specifica reperibilità in seno al S.I.A.N. che abbia collegamento con il Pronto Soccorso delle strutture ospedaliere.</p>
<p><strong>LOCALI &#8211; ATTREZZATURE</strong></p>
<p>Affinchè l&#8217;Ispettorato Micologico possa espletare le proprie funzioni deve essere composto da almeno:</p>
<p>- una sala di attesa con un numero adeguato di posti a sedere ove possa trovare collocazione anche materiale formativo ed informativo;</p>
<p>- un locale per il controllo dei funghi dotato di buona areazione ed illuminazione naturale od artificiale e dotato di un lavabo;</p>
<p>Deve avere un tavolo con un piano facilmente lavabile per il controllo dei funghi e realizzato con accorgimenti tecnici tali da evitare l&#8217;insudiciamento della pavimentazione circostante, da agevolare al massimo l&#8217;operazione di cernita e tale da favorire l&#8217;allontanamento dei funghi guasti e del materiale di scarto verso un idoneo sistema di raccolta.</p>
<p>Scaffalature per il materiale cartaceo, reagenti per reazioni macroscopiche e microscopiche, vetreria, una bilancia, microscopio, lenti di ingrandimento, coltelli, scopini, modulistica.</p>
<p>I funghi da controllare devo essere freschi, non congelati o scongelati, non essiccati, interi e non tagliati o recisi o spezzettati, lavati o raschiati, sani ed in buono stato di conservazione, non ammuffiti, non tarlati, puliti dal terriccio, foglie o corpi estranei.</p>
<p>Debbono essere suddivisi per specie e contenuti in cassette od altri idonei imballaggi da destinare come tali alla vendita.</p>
<p>Debbono essere disposti su di un solo piano e non eccessivamente pressati.</p>
<p>Il raccoglitore deve dichiarare che non provengono da aree sospette di inquinamento chimico o microbiologico, discariche di rifiuti, cumuli di macerie, scarpate, sponde di corsi d&#8217;acqua luride, pascoli ove vi sia verificata trasumanza non controllata, parchi, giardini, vicinanza di aeroporti, di strade ad intenso traffico veicolare, stabilimenti industriali, forni inceneritori, terreni su cui sia stato praticato intenso trattamento antiparassitarico.</p>
<p>All&#8217;esame di commestibilità deve essere sottoposto l&#8217;intero quantitativo di funghi raccolti.</p>
<p>I funghi non giudicati commestibili, per qualsiasi motivo, debbono essere sequestrati e quindi distrutti come prevede l&#8217;art. 16 della legge n. 283 del 30.04.1962.</p>
<p>A seguito dell&#8217;avvenuto controllo viene rilasciata la relativa certificazione, come da allegato A)- numerata e firmata dall&#8217;ispettore Micologo e controfirmata dal richiedente che la dovrà conservare nel luogo di vendita per essere esibita, a richiesta, agli organi di vigilanza.</p>
<p>E&#8217; fatto divieto assoluto di trasferire funghi in contenitori diversi dagli originali anche nel caso in cui trattasi di funghi già sottoposti a controllo ed appartenenti alla medesima specie, così è anche vietato aggiungerne altri anche se certificati ed appartenenti alla stessa specie.</p>
<p>Il Certificato dovrà riportare il quantitativo ed il numero dei colli che compongono la relativa partita di funghi controllati.</p>
<p>Su ogni contenitore di funghi controllati, contenente una sola specie fungina, dovrà essere applicata un talloncino numerato con l&#8217;indicazione del genere e della specie scientifica e dialettale, la data dell&#8217;ispezione, il timbro aziendale e la firma dell&#8217;ispettore micologo.</p>
<p>Il talloncino dovrà accompagnare il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione per la vendita e non può essere rimosso dal contenitore fino all&#8217;esaurimento del suo contenuto.</p>
<p>Le responsabilità dell&#8217;Ispettore Micologo sono limitate alla idoneità alla vendita dei funghi all&#8217;atto della loro visita.</p>
<p>Il Responsabile della vendita è responsabile della corretta conservazione dei funghi e del rispetto della normativa vigente;</p>
<p>- di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell&#8217;art. 17 della legge 15.5.1997, n. 127;</p>
<p>- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.</p>
<p>20 Aprile 2001</p>
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		<title>LR n. 9 del 31.03.2009</title>
		<link>http://www.decollaturamia.it/?p=176</link>
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		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>REGIONE CALABRIA
LEGGE REGIONALE n. 9 del 31/03/09
modifica e integra la LR n. 30 del 26/11/2001
&#8220;Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati&#8221; .</p>
TITOLO I &#8211; “Raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati”
<p>Art. 1 (Finalità)
1. Per il raggiungimento delle finalità generali di tutela dell’ambiente e della biodiversità <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.decollaturamia.it/?p=176">LR n. 9 del 31.03.2009</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>REGIONE CALABRIA<br />
</strong><strong>LEGGE REGIONALE n. 9 del 31/03/09<br />
modifica e integra la LR n. 30 del 26/11/2001<br />
&#8220;Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati&#8221; .</strong></p>
<h2><strong>TITOLO I &#8211; “Raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati”</strong></h2>
<blockquote><p><strong>Art. 1 (Finalità)</strong><br />
1. Per il raggiungimento delle finalità generali di tutela dell’ambiente e della biodiversità e della prevenzione della salute pubblica, la presente legge detta norme per la difesa della flora spontanea e regolamenta la raccolta, la commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, &lt;&lt;Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati&gt;&gt; e dal DPR 14 luglio 1995, n. 376, &lt;&lt;Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati&gt;&gt;.</p>
<p><strong>Art. 2 (Disposizioni e divieti)</strong><br />
1. Ai fini della salvaguardia dell&#8217;ambiente vigono le seguenti disposizioni:<br />
a) è vietato danneggiare e distruggere la flora fungina, indipendentemente dalle caratteristiche di commestibilità e velenosità della stessa e la flora spontanea di rilevante interesse floristico,<br />
ecologico e monumentale;<br />
b) nella raccolta dei funghi commestibili vanno osservate le norme di cui ai successivi articoli del presente Titolo;<br />
c) è vietato raccogliere, asportare, danneggiare, detenere anche in parte, nonché commerciare sia allo stato fresco che secco la flora spontanea a protezione assoluta di cui all&#8217;allegato A);<br />
d) è altresì vietato ogni intervento che non abbia carattere di urgenza e non sia finalizzato alla tutela e alla conservazione dei biotopi, di cui all&#8217;allegato B):<br />
e) per ragioni di carattere ecologico e sanitario é vietata la raccolta dell&#8217;Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.</p>
<p><strong>Art. 3 (Raccolta dei funghi)</strong><br />
1. È consentita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili e maturi il cui diametro del cappello abbia raggiunto le dimensioni minime di seguito specificate per ciascuna specie, fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo del gruppo abbia raggiunto le dimensioni minime richieste:<br />
- Amanita caesarea (Ovolo buono), cm 5 (cinque);<br />
- Boletus edulis e relativo gruppo (Porcini), cm 4 (quattro);<br />
- Macrolepiota procera e simili (Mazza di tamburo), cm 10 (dieci);<br />
- Agaricus campestris e simili (Prataioli), cm 4 (quattro);<br />
- Russula virescens e altre russule commestibili (Verdone, etc.), cm 4 (quattro);<br />
- Clitocybe geotropa (Agarico geotropo), cm 4 (quattro);<br />
- per tutte le altre specie delle quali è consentita la raccolta, la dimensione minima è di cm 3 (tre).<br />
Il regolamento attuativo, di cui all&#8217;articolo 36 potrà prevedere modifiche ed aggiunte al presente comma.<br />
2. La raccolta dei funghi non commestibili è consentita solo per comprovati scopi didattici e scientifici.<br />
3. La raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, esenti da divieti e solo nelle ore diurne. All&#8217;interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristiche-venatorie la raccolta è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.<br />
4. La raccolta è riservata ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni, in possesso di un documento di identità valido e dell&#8217;apposita tessera nominativa regionale di cui al successivo articolo 5-ter. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso della apposita tessera autorizzativa. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell&#8217;autorizzazione.</p>
<p><strong>Art. 4 (Modalità di raccolta)</strong><br />
1. Nella raccolta dei funghi è fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro strumento che possa danneggiare il micelio fungino o l&#8217;apparato radicale della vegetazione.<br />
2. E&#8217; fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente sul posto e di usare, per il trasporto, contenitori forati rigidi che permettano la diffusione delle spore e la giusta conservazione del corpo fruttifero.<br />
3. E&#8217; vietato l&#8217;uso di buste e contenitori di plastica o di altri contenitore non fessurati o non rigidi, al fine di consentire la conservazione di tutte le caratteristiche morfologiche per la sicura determinazione della specie del fungo (carpoforo).�<br />
4. E&#8217; vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.<br />
5. È vietata la raccolta delle specie fungine dichiarate rare e/o in pericolo di estinzione, di cui all&#8217;allegato D) alla presente legge, salvo che per comprovate esigenze di ricerca scientifica, convegni di studio e mostre micologiche. Il Comitato tecnico di cui all&#8217;articolo 10 può chiedere alla Giunta regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione.</p>
<p><strong>Art. 5 (Quantitativo di raccolta)</strong><br />
1. La raccolta è consentita entro il limite massimo giornaliero di 3 (tre) Kg di cui all&#8217;art. 4, comma 1, della Legge 23 agosto 1993, n. 352, recante: &#8220;Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati&#8221;, fatta eccezione per quelle specie che con un unico esemplare, o perché concresciuti in un solo cespo, superino tale limite.<br />
2. Il limite dei 3 (tre) Kg può essere superato dai possessori di tessera professionale di cui al successivo articolo 5-ter.<br />
3. Nei Comuni con territori classificati montani è consentita ai residenti, in possesso della tessera amatoriale di cui all&#8217;articolo 5-ter, la raccolta di funghi epigei spontanei in deroga al limite quantitativo di 3 (tre) Kg e fino ad un massimo di 5 (cinque) Kg giornalieri.<br />
4. Per i coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo, per gli utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive e per i soci di cooperative agricolo-forestali, nei rispettivi terreni in cui hanno titolo, non vi sono vincoli quantitativi.<br />
5. Ugualmente ai titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi è consentita, negli stessi terreni, la raccolta senza limitazioni di quantità.<br />
6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 devono essere in possesso della Tessera professionale di cui al comma 1 lett. b) art. 5 ter della presente legge qualora effettuino la raccolta per fini commerciali.<br />
7. Su segnalazione del Comitato Tecnico di cui all&#8217; articolo 10, la Giunta Regionale, su proposta dell&#8217;Assessore regionale all&#8217;Agricoltura può stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge. In tal caso il limite o divieto alla raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio.</p>
<p><strong>Art. 5 bis (Divieti di raccolta e limitazioni)</strong><br />
1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:<br />
a) nelle riserve naturali integrali;<br />
b) nelle aree individuate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento per particolari motivi selvicolturali;<br />
c) in aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all’articolo 10.<br />
2. Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dai relativi enti gestori.<br />
3. È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e periurbane destinate a verde pubblico e nelle aree ad alto rischio di contaminazione ambientale.<br />
4. La Giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell&#8217;ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che, regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici della vegetazione o vi sia pericolo per le popolazioni di piante e funghi.<br />
5. La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei boschi è consentita previa autorizzazione rilasciata dall&#8217;Assessorato all&#8217;Agricoltura e non può essere ripetuta sullo stesso terreno prima di un quinquennio.</p>
<p><strong>Art. 5 ter (Permessi regionali di autorizzazione)</strong><br />
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell&#8217;articolo 5, è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale e/o dei permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche:<br />
a) tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, ai soggetti residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la frequenza di apposito corso informativo-educativo, le cui modalità ed i programmi per l&#8217;organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all&#8217;articolo 36. Con validità di anno solare, la tessera consente la raccolta nell&#8217;ambito dell&#8217;intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Per i soggetti di cui all&#8217;articolo 5, comma 3, il limite quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo della tessera è di euro 11,00 (undici/00) annuali, ridotto del 50% se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17 (diciassette) anni.<br />
b) tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, con validità di anno solare, la tessera consente la raccolta nell&#8217;ambito dell&#8217;intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui all&#8217;articolo 5, comma 4. Il costo della tessera professionale è fissato in euro 26,00 (ventisei/00) annuali. Essa è rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all&#8217;articolo 10, ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del superamento dell&#8217;esame finale teso ad accertare la conoscenza dell&#8217;ambiente, delle specie fungine, nonché della normativa vigente in materia. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Associazioni Micologiche iscritte all&#8217;albo Regionale di cui al successivo articolo 6, avvalendosi dell&#8217;Ispettorato Micologico dall&#8217;Azienda Sanitaria competente per territorio, di cui al successivo articolo 12, promuovono l&#8217;organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui superamento è condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per l&#8217;organizzazione dei corsi didattici di cui al predente comma saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all&#8217;articolo 36;<br />
c) tessera per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici o privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina e per comprovati motivi di studio e ricerca o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.<br />
I divieti di cui al comma 1 e 2 dell&#8217;articolo 3, della presente legge, non si applicano ai possessori di tessera scientifica;<br />
d) permesso micologico turistico: è riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta su c/c postale intestato alla Regione.<br />
Il permesso micologico-turistico consente la raccolta nell&#8217;ambito dell&#8217;intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Esso può avere la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30 (trenta). In rapporto alla durata, il costo del permesso è rispettivamente pari ad euro 5,00 (cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00 (venti/00). Il periodo di validità del permesso deve essere annotato nell&#8217;apposito spazio previsto per la causale di versamento. L&#8217;annotazione deve essere eseguita prima dell&#8217;inizio della ricerca e della raccolta, pena la mancata validità. del permesso stesso e la conseguente sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso dell&#8217;apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell&#8217;autorizzazione.<br />
2. La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente ad un valido documento d&#8217;identità.<br />
3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all&#8217;esercizio della raccolta di cui al presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:<br />
a) il 25% (venticinque) dell&#8217;intero montante alla Regione per le spese di istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione delle attività di ricerca;<br />
b) il 25% (venticinque) dell&#8217;intero montante alle associazioni micologiche iscritte all&#8217;albo regionale, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;<br />
c) il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l&#8217;organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza</p>
<p><strong>Art. 6 (Associazioni micologiche &#8211; Albo regionale)</strong><br />
1.  E&#8217; istituito l’Albo delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria.<br />
2. La tenuta dell&#8217;Albo è affidata all&#8217;Assessorato regionale all&#8217;agricoltura secondo norme e modalità contenute in apposito provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dei Comitato regionale di cui all&#8217;articolo 10.<br />
3. Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regionale le Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:<br />
a)  finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate referenze scientifiche;<br />
b)  ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;<br />
c)  impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici;<br />
d) numero di iscritti non inferiore a 40 (quaranta);<br />
e) avere svolto almeno 1 (uno) anno di attività prima della richiesta di iscrizione;<br />
f) adesione ad organismi micologici nazionali.<br />
4. All&#8217;Albo regionale delle Associazioni micologiche è iscritta d&#8217;ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti  di cui al precedente comma.<br />
5. Le Associazioni iscritte all&#8217;Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni di sorveglianza e controllo mediante  Guardie giurate volontarie;<br />
6. Le associazioni cooperano con le Province anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.</p>
<p><strong>Art. 7 (Commercializzazione dei funghi)</strong><br />
1.  I funghi epigei spontanei freschi  posti in commercio, devono essere:<br />
a) suddivisi per specie e con l’indicazione della provenienza;<br />
b) contenuti in cassette od in altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;<br />
c) disposti in singolo strato e non pressati;<br />
d) integri al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;<br />
e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti;<br />
2. È ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell&#8217;elenco delle specie di cui all&#8217;allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: &#8220;Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati&#8221; o appartenenti alle specie indicate nell&#8217;allegato C) della presente legge, ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 2, del succitato D.P.R., il cui aggiornamento è demandato al regolamento attuativo, di cui all&#8217;articolo 36.<br />
3. La vendita di funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale. Quest’ultima viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate da parte delle apposite Commissioni da istituire presso gli Ispettorati Micologici di cui al successivo articolo 12.<br />
4. I funghi spontanei freschi e conservati che vengono posti in vendita, sono sottoposti al controllo da parte dell&#8217;Ispettorato micologico, di cui al successivo art. 12, territorialmente competente, che rilascia apposito certificato di commestibilità ed applica su ogni contenitore di funghi controllati un apposito cartellino, dal quale risulti:<br />
a) le generalità e la residenza del venditore;<br />
b) la specie e la quantità posta in vendita;<br />
c) la data di scadenza del prodotto correttamente conservato;<br />
5. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del Paese di origine. A tal fine l&#8217;ispettorato Micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.<br />
6. I funghi epigei spontanei freschi e conservati possono essere venduti esclusivamente su aree private in sede fissa o su aree pubbliche appositamente individuate dai Comuni, con esclusione, comunque, della forma itinerante.<br />
7. Per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l&#8217;autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.&#8221;</p>
<p><strong>Art. 8 (Preparazione e somministrazione di alimenti a base di funghi negli esercizi pubblici)</strong><br />
1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli esercizi di preparazione e somministrazione dei medesimi devono utilizzare esclusivamente le specie indicate negli allegati del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e successive modificazioni ed integrazioni o appartenenti alle specie commercializzabili allo stato fresco indicate nell&#8217;allegato C) della presente legge.<br />
2. I titolari degli esercizi di cui al precedente comma, che utilizzano prodotti non preconfezionati all&#8217;origine, devono essere in possesso dell&#8217;attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all&#8217;articolo 7, comma 3 o, in mancanza, devono approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate, ai sensi dell&#8217;articolo 7, commi 3 e 4, ovvero utilizzare esclusivamente prodotti certificati da un micologo di cui al DM 686/1996.</p>
<p><strong>Art. 9 (Abrogato)</strong><br />
.<br />
<strong>Art. 10 (Comitato tecnico)</strong><br />
1.  E&#8217; istituito il Comitato tecnico per la difesa del patrimonio naturalistico e fungino della Calabria.<br />
2.  II Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e in riferimento alle norme stabilite dalla legge 23 agosto 1993 n. 352 e dei DPR 14 luglio 1995 n. 376.<br />
3.  II Comitato tecnico è composto da:<br />
a) un Dirigente regionale delegato dall&#8217;Assessorato regionale all&#8217;agricoltura;<br />
b) un Dirigente regionale delegato dall&#8217;Assessorato regionale alle foreste;<br />
c) un Dirigente regionale delegato dall&#8217;Assessorato regionale all&#8217;ambiente;<br />
d) un Dirigente regionale delegato dall&#8217;Assessorato regionale alla sanità;<br />
e) un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all&#8217;Albo regionale;<br />
f) un rappresentante dell&#8217;Orto botanico dell&#8217;Università;<br />
g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;<br />
h) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato;<br />
i) il Presidente dell&#8217;UNCEM o suo delegato<br />
j) un rappresentante della facoltà di Scienze agrarie e forestali.<br />
Funge da segretario un funzionario dell&#8217;Assessorato all&#8217;Agrícoltura;<br />
4.  II Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell&#8217;Assessorato all&#8217;Agricoltura.<br />
5. Ai componenti il Comitato è riconosciuto il rimborso spese e un gettone di presenza fissato in lire 100.000 (euro 51,64 ) per ogni seduta.</p>
<p><strong>Art. 11 (Ricerca Scientifica e Corsi di formazione)</strong><br />
1.  La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire l&#8217;acquisizione di dati a scopi didattici e scientifici finanziando appositi progetti di ricerca.<br />
2.  La Regione promuove, altresì, corsi di formazione professionale in materia micologica, convegni di studio e iniziative tendenti ad approfondire la conservazione e la tutela ambientale in relazione alla raccolta dei funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina, anche in riferimento all’articolo 10 della Legge n.352/1993.</p>
<p><strong>Art. 12 (Ispettorati Micologici)</strong><br />
1. Ciascuna Azienda Sanitaria, entro 6 (sei) mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico Ispettorato Micologico, strutturato in uno o più centri di controllo micologico e dotato di un proprio organico, costituito da personale dipendente in possesso della qualifica di tecnico della prevenzione e da personale in possesso dell&#8217;attestato di micologo, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996 n. 686, di cui almeno 1 (uno) munito di una delle seguenti lauree: medicina e chirurgia; chimica; scienze agrarie e forestali; scienze biologiche; scienze naturali; scienze e tecnologie alimentari, scienze farmaceutiche.<br />
2. I compiti dell&#8217;Ispettorato Micologico, da estrinsecarsi con continuità al fine di tutelare efficacemente la salute pubblica, sono i seguenti:<br />
a) interventi di educazione e sensibilizzazione rivolti a gruppi di popolazione per la prevenzione delle intossicazioni;<br />
b) organizzazione dei corsi per la preparazione finalizzata al conseguimento dell&#8217;attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all&#8217;articolo 7, comma 3. Le modalità ed i programmi per l&#8217;organizzazione di tali corsi sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, su proposta del Comitato Tecnico di cui all&#8217;articolo 10;<br />
c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità alla identificazione delle specie fungine;<br />
d) rilascio della certificazione di commestibilità di cui all&#8217;articolo 7, comma 4;<br />
e) consulenza gratuita sulla commestibilità dei funghi raccolti dai privati cittadini e destinati al consumo diretto;<br />
f) vigilanza e controllo dei funghi, dal momento della raccolta, alla commercializzazione e vendita al dettaglio, alle lavorazioni varie, alla somministrazione presso pubblici esercizi;<br />
g) consulenza mico-tossicologica per le strutture ospedaliere pubbliche e private e per i medici di Medicina Generale;<br />
h) servizio di supervisione organizzativa dei corsi e degli esami per il rilascio dell&#8217;attestato per il conseguimento della tessera professionale.<br />
3. Al rilascio dell&#8217;attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all&#8217;articolo 7, comma 3, provvede apposita commissione esaminatrice nominata dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e formata da:<br />
- due micologi segnalati dall&#8217;Ispettorato Micologico dall&#8217;Azienda Sanitaria, di cui uno con funzioni di Presidente che abbia competenze in materia di mico-tossicologia;<br />
- un Tecnico della Prevenzione in servizio presso il SIAN dall&#8217;Azienda Sanitaria, su segnalazione del rispettivo Responsabile;<br />
- un dipendente dall&#8217;Azienda Sanitaria con qualifica amministrativa, su segnalazione del Responsabile del SIAN, con funzioni di segretario.<br />
4. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi 3 (tre) mesi e, comunque, solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati dall&#8217;Azienda Sanitaria.</p>
<p><strong>Art. 13 (Vigilanza)</strong><br />
1. La vigilanza sull&#8217;applicazione del presente titolo è affidata agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Tecnici della Prevenzione delle Aziende Sanitarie, ai Micologi delle Aziende Sanitarie in possesso della qualifica di polizia giudiziaria, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell&#8217;Arma dei Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche iscritte all&#8217;Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di polizia urbana e rurale, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali e della polizia provinciale.<br />
2.  Le Guardie giurate dovranno rispondere ai requisiti determinati dall&#8217;articolo 138 del Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 19/06/1931 n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.<br />
3.  Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di<br />
gestione.</p>
<p><strong>Art. 14 (Sanzioni)</strong><br />
1. La violazione delle norme del presente titolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), nonché la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell&#8217;autorizzazione alla raccolta per la durata dell&#8217;anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva. La tessera di autorizzazione alla raccolta, nel caso di ritiro, deve essere consegnata allo stesso Organo che ha provveduto al rilascio.<br />
2. Fatte salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni, relative alla commercializzazione dei funghi di cui al capo II della Legge 352 del 23 agosto 1993 ed all&#8217;articolo 7 della Legge regionale n° 30 del 26/11/01, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall&#8217;articolo 23 della Legge 352 del 23 agosto 1993.<br />
3. Per l&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: “Modifiche al sistema penale”.<br />
4. Le funzioni inerenti l&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative di cui all&#8217;articolo 14, sono delegate, ai sensi dell&#8217;articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante: “Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.<br />
5. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Calabria.<br />
6. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le spese riguardanti il procedimento per l&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative sono a carico del trasgressore.<br />
7. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento stesso, dall&#8217;articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante presentazione dell&#8217;attestazione del versamento all&#8217;ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante.<br />
8. Analogamente deve essere comprovato, a cura dell&#8217;interessato e con le modalità di cui al comma primo, l&#8217;avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all&#8217;autorità che ha emesso l&#8217;ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall&#8217;articolo 18 della legge n. 689 del 1981.<br />
9. Il prodotto raccolto confiscato ai sensi dell&#8217;articolo 14, deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza oppure distrutto mediante infossamento.<br />
10. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell&#8217;istituito capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all&#8217;applicazione della presente Legge.<br />
11. E’ fatta salva l’applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscono reato.</p>
<p><strong>Art. 15 (Abrogato)</strong></p>
<p><strong>Art. 16 (Norma finale)</strong><br />
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1993, n.  352 e al DPR 14 luglio 1995, n. 376.</p>
<p><strong>TITOLO II &#8211; “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati”</strong></p>
<p><strong>Art. 17 (Finalità)</strong><br />
1. La Regione Calabria, in adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, RECANTE: “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo” e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la raccolta, la coltivazione, ed il commercio dei tartufi, promuovendo la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno.</p>
<p><strong>Art. 18 (Tartufi destinati al consumo da freschi)</strong><br />
1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere alle specie indicate nell&#8217;articolo 2 della legge 16/12/1985, n. 752 e successive modificazioni, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altra specie.<br />
2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell&#8217;allegato 1 alla legge 16/12/1985, n. 752.<br />
3. L&#8217;esame per l&#8217;accertamento della specie può essere fatto a vista, in base all&#8217;allegato 1 alla legge 16/12/1985, n. 752 e in caso di dubbio o contestazione con esame microscopico, eseguito a cura di apposita Commissione nominata dal Comitato Tecnico di cui all&#8217;articolo 10 o di laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali delle Università, mediante rilascio di certificazione scritta. Con tali soggetti la Giunta Regionale può stipulare apposita convenzione.<br />
4. La Giunta Regionale, su proposta del Comitato tecnico di cui all&#8217;articolo 10, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni Micologiche iscritte all&#8217;albo regionale di cui all&#8217;articolo 6, nonché dei soggetti indicati al precedente comma 3, può promuovere iniziative per l&#8217;individuazione delle aree tartufigene della Calabria e la ricerca finalizzata ad individuare le specie di tartufi presenti nella Regione.</p>
<p><strong>Art. 19 (Disciplina della raccolta)</strong><br />
1. La raccolta dei tartufi, nel rispetto dei principi del presente titolo, è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, salvo che non siano state adempiute le procedure di cui all&#8217; articolo 22.<br />
2. Agli effetti del presente titolo i pascoli non sono da ritenersi compresi fra i terreni coltivati.<br />
3. Il diritto di raccolta riservata di tartufi, ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 2, della Legge 752/85, nelle tartufaie coltivate ed in quelle controllate compete ai titolari della loro conduzione; tale diritto consente la raccolta di qualunque specie di tartufi, purché le aree tartufigene siano state preventivamente autorizzate e risultino delimitate da apposita tabellazione.<br />
4. Le tabelle di cm. 20 x 30 con scritta nera su fondo bianco, poste ad almeno metri 2,50 di altezza dal suolo, devono risultare collocate lungo la perimetrazione del terreno destinato a tartufaia ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e, in particolare, che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, a stampatello e ben leggibile da terra, dovrà specificare quanto segue: &#8220;Raccolta di tartufi riservata&#8221;.<br />
5. Le tabelle non sono soggette a tassa di registro.<br />
6. Nei terreni o nelle aziende soggetti ad attività faunistico-venatoria e agro-turistico venatorie l&#8217;attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio.</p>
<p><strong>Art. 20 (Tartufaie controllate)</strong><br />
1. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene, preventivamente micorrizate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.<br />
2. Per opportune pratiche colturali si intendono gli interventi di salvaguardia e miglioramento della efficienza produttiva della tartufaia naturale preesistente, nonché di tutela dell&#8217;ecosistema nel suo complesso, scelti, fra i seguenti, in relazione alle caratteristiche ecologiche della tartufaia:<br />
a) opere di regimazione delle acque superficiali, quali scoline, fossette, muretti a secco,<br />
graticciate;<br />
b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;<br />
c) eliminazione della vegetazione infestante;<br />
d) sarchiature superficiali dell&#8217;area coltivata. Dette sarchiature non devono essere effettuate in terreni a forte pendenza;<br />
e) sfoltimento dei polloni sulle ceppaie e, se in presenza di vegetazione eccessivamente fitta, diradamenti selettivi di piante arboree;<br />
f) irrigazioni e pacciamature;<br />
g) adozione, in prossimità della tartufaia, di pratiche agricole rispettose dell&#8217;ecosistema tartufigeno.<br />
3. È considerata operazione di incremento di tartufaia naturale, l&#8217;inserimento, senza danneggiamento della stessa, di piantine tartufigene di specie idonea, preventivamente micorrizate, nella tartufaia naturale da migliorare od in prossimità della stessa, in terreno vocato.</p>
<p><strong>Art. 21 (Tartufaie coltivate)</strong><br />
1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianto ex-novo di piante tartufigene, preventivamente micorrizate, in numero non inferiore a 100 piante/ha.<br />
2. Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati, evitando il danneggiamento o la distruzione di tartufaie naturali produttive preesistenti.</p>
<p><strong>Art. 22 ( Raccolta riservata)</strong><br />
1. Il diritto di raccolta riservata verrà riconosciuto sulle tartufaie coltivate e/o su quelle controllate, secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa:<br />
A.  Il richiedente inoltra alla Comunità montana competente per territorio la domanda ai fini del riconoscimento della raccolta riservata.<br />
Alla domanda dovrà allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:<br />
a) mappa catastale particellare in duplice copia dell&#8217;area interessata dalla tartufaia;<br />
b) documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di<br />
legittimazione alla conduzione dell&#8217;area;<br />
c) relazione tecnica comprendente:<br />
- superficie ed indicazione delle particelle catastali interessate dall&#8217;intervento;<br />
- descrizione delle caratteristiche ecologiche dell&#8217;area (terreno, vegetazione, microclima);<br />
- interventi tecnici e colturali che si intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;<br />
- durata presunta per l&#8217;esecuzione degli interventi previsti;<br />
- indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizate;<br />
- piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per gli anni successivi all&#8217;impianto della tartufaia coltivata e/o controllata.<br />
B. La Comunità montana effettua l&#8217;istruttoria del progetto, procedendo alla verifica dei contenuti ed alla rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti. In caso di approvazione del progetto la stessa Comunità autorizza l&#8217;inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi.<br />
C. Il riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiesta dell&#8217;avente titolo e dietro presentazione della seguente documentazione:<br />
a) dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;<br />
b) attestato della ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all&#8217;impianto sono micorrizate con le specie indicate.<br />
D. La Comunità montana verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l&#8217;attestato di riconoscimento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti, preposti alla specifica sorveglianza del presente titolo. Tale attestato ha validità di anni 5 (cinque) a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque rinnovabile a domanda dell&#8217;interessato.<br />
2. La Comunità montana per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi dei tecnici del dipartimento agricoltura ex ARSSA. I termini della procedura amministrativa s&#8217;intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario a formulare il parere tecnico, che, comunque, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni.<br />
3. Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 23, sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.<br />
4. Il proprietario o conduttore del fondo tabellato che non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all&#8217;articolo 34 della presente legge, comma 1 lettera c) ed avrà l&#8217;obbligo di compiere i lavori impostigli dalla Comunità montana entro il termine da questi stabilito.<br />
5. L&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo stabilito al precedente comma, autorizza la Comunità montana a fare i lavori necessari a spese dell&#8217;obbligato.<br />
6. Nei terreni gravati da uso civico la raccolta è riservata esclusivamente ai titolari di tale diritto che provvederanno a delimitare l&#8217;area con la prevista tabellatura.<br />
7. I richiedenti residenti in Comuni non ricadenti nel territorio di Comunità montane, per le pratiche tecnico-amministrative del presente articolo e di quelli successivi, possono fare capo alle strutture della Comunità montana più vicina.</p>
<p><strong>Art. 23 (Consorzi volontari)</strong><br />
1. Ai fini di salvaguardia, di incremento della produzione tartuficola, nonché di difesa dell&#8217;ambiente idoneo alla tartuficoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione, nonché per l&#8217;impianto di nuove tartufaie.<br />
2. Al fine di garantire l&#8217;organicità della gestione delle aree tartufigene presenti all&#8217;interno del Consorzio, potranno essere incluse nei perimetri, aree nelle quali non sono effettuati interventi di miglioramento per una superficie non superiore ad 1/4 dell&#8217;area effettivamente oggetto d&#8217;intervento. Nel caso di contiguità dei fondi consorziati la tabellazione può essere limitata alla periferia dell&#8217;intera area.<br />
3. La Comunità montana approva il progetto presentato dal Consorzio e rilascia l&#8217;attestazione con le procedure di cui all&#8217;articolo 22.</p>
<p><strong>Art. 24 (Idoneità ed autorizzazione alla raccolta)</strong><br />
1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore, di età superiore ai 14 (quattordici) anni, deve sottoporsi ad un esame per l&#8217;accertamento della sua idoneità, da sostenersi dinanzi ad una Commissione nominata dalla Comunità montana competente per territorio.<br />
2. La commissione di cui al comma precedente ha sede presso la Comunità montana e rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.<br />
3. La Commissione è composta da:<br />
- un rappresentante della Comunità montana che la presiede;<br />
- un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;<br />
- un rappresentante della Regione indicato dall&#8217;Assessorato all&#8217;Agricoltura e Foreste;<br />
- un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;<br />
- un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all&#8217;Albo regionale di cui all&#8217;articolo 6;<br />
- un rappresentante delle associazioni dei raccoglitori riconosciute, se esistenti.<br />
4. Un dipendente della Comunità montana svolge le funzioni di segretario della Commissione.<br />
5. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell&#8217;importo di euro 50,00 (cinquanta/00).<br />
6. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano altresì un membro supplente della Commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità.<br />
7. L&#8217;esame di idoneità è diretto a dimostrare la conoscenza delle varie specie di tartufi, delle tecniche di raccolta e di miglioramento delle tartufaie, delle tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, delle normative nazionali e regionali vigenti in materia e delle nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.<br />
8. Sono esentati dall&#8217;esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<p><strong>Art. 25 (Tesserino di idoneità)</strong><br />
1. L&#8217;aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l&#8217;idoneità, richiede alla Comunità montana di residenza il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità, nonché una fotografia del titolare. I minori di anni 14 (quattordici) possono praticare la raccolta purché accompagnati da persona abilitata.<br />
2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento dell&#8217;importo relativo all&#8217;abilitazione, alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui al successivo articolo 32.<br />
3. Il tesserino consente la raccolta sull&#8217;intero territorio nazionale ed ha validità quinquennale. Esso è rinnovabile su richiesta dell&#8217;interessato, previa frequenza di apposito corso di aggiornamento, da espletarsi con le stesse modalità di cui all&#8217;articolo precedente.<br />
4. Presso la Comunità montana competente per territorio è tenuto l&#8217;elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati.<br />
5. Fatte salve tutte le altre disposizioni, non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente articolo 24, coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.</p>
<p><strong>Art. 26 (Modalità di ricerca e raccolta)</strong><br />
1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.<br />
2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l&#8217;ausilio del cane a ciò addestrato, e lo scavo, da effettuarsi con l&#8217;apposito attrezzo (vanghetto o vanghella, avente la lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8). deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.<br />
3. Le buche aperte per l&#8217;estrazione devono essere immediatamente riempite con il medesimo terreno di scavo.<br />
4. È in ogni caso vietato:<br />
a) la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;<br />
b) la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario di cui al successivo articolo 27;<br />
c) la ricerca e la raccolta del tartufo nelle ore notturne, così come indicato al secondo comma del successivo articolo 27.</p>
<p><strong>Art. 27 (Calendario di raccolta)</strong><br />
1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario:<br />
a) Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre;<br />
b) Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15 marzo;<br />
c) Tuber brumale, var. moschatum: dal 15 novembre al 15 marzo;<br />
d) Tuber aestivum: dal 1 giugno al 30 novembre;<br />
e) Tuber uncinatum: dal 1 ottobre al 31 dicembre;<br />
f) Tuber brumale: dal 1 gennaio al 15 marzo;<br />
g) Tuber albidum: dal 10 gennaio al 30 aprile;<br />
h) Tuber macrosporum: dal 1 settembre al 31 dicembre;<br />
i) Tuber mesentericum: dal 1 settembre al 31 gennaio.<br />
La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all&#8217;articolo 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3 comma dell&#8217;articolo 18.<br />
2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne.<br />
3. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta della Comunità montana competente per territorio e sentiti i soggetti di cui all&#8217;articolo 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.<br />
4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.<br />
5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell&#8217;articolo 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata.</p>
<p><strong>Art. 28 (Vendita di tartufi freschi)</strong><br />
1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei ed impurità.<br />
2. I tartufi interi devono essere venduti separati dai tartufi spezzati.<br />
3. I &#8220;pezzi&#8221; ed il &#8220;tritume&#8221; di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.<br />
4. Sono considerate &#8220;pezzi&#8221; le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e &#8220;tritume&#8221; quelle di dimensioni inferiore.<br />
5. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome scientifico e quello italiano, se previsto, di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell&#8217;allegato 1 alla legge 16/12/1985, n. 752, nonché la zona geografica di raccolta.</p>
<p><strong>Art. 29 (Lavorazione dei tartufi)</strong><br />
1. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e successiva vendita, può essere effettuata:<br />
a) dalle ditte iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell&#8217;allegato 2 alla legge 16/12/1985, n. 752;<br />
b) dai consorzi di cui al precedente articolo 23;<br />
c) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.<br />
2. I tartufi conservati, così come classificati nell&#8217;allegato 2 alla legge 16/12/1985, n. 752, sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la data di confezione, il termine minimo di conservazione, la località di cui ha sede lo stabilimento, il nome scientifico e italiano, se previsto, del tartufo secondo la denominazione indicata nell&#8217;allegato 1 alla legge 16/12/1985, n. 752, la località di provenienza, la classifica ed il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l&#8217;indicazione di &#8220;pelati&#8221;, quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.<br />
3. È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica in materia di produzione e di vendita delle sostanze alimentari.</p>
<p><strong>Art. 30 (Conservazione dei tartufi)</strong><br />
1. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto sale, restando facoltativa l&#8217;aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nell&#8217;etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120° centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori. È vietato in ogni caso l&#8217;uso di sostanze coloranti.</p>
<p><strong>Art. 31 (Commercializzazione dei tartufi lavorati e conservati)</strong><br />
1. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diverse da quelle indicate nell’etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell&#8217;allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752.<br />
2. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:<br />
a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nei Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nei Tuber magnatum, aestivuni, uncinatum e mesentericum;<br />
b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;<br />
c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;<br />
d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicata nell&#8217;etichetta.<br />
3. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5%.</p>
<p><strong>Art. 32 (Importo relativo  d&#8217;abilitazione)</strong><br />
1. Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino, è tenuto al pagamento dell&#8217;importo annuale relativo all&#8217;abilitazione alla ricerca ed alla raccolta del tartufo di cui al successivo comma.<br />
2. L&#8217;importo relativo all&#8217;abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo è stabilito in euro 120,00 annuali e viene introitato direttamente dalla Regione Calabria. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può modificare detto importo.<br />
3. I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all&#8217;abilitazione di cui al presente articolo sono così ripartiti:<br />
a) Il 60% alle Comunità montane in rapporto al numero di titolari di tesserini di idoneità inseriti negli elenchi di cui all&#8217;articolo 25 comma 5;<br />
b) Il restante 40% secondo i criteri stabiliti dall&#8217;articolo 5-ter, comma 3.</p>
<p><strong>Art. 33 (Vigilanza)</strong><br />
1. Per la vigilanza sull&#8217;applicazione del presente titolo si applicano le disposizioni previste dall&#8217;articolo 13.<br />
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione.</p>
<p><strong>Art. 34 (Sanzioni)</strong><br />
1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo, si applicano le seguenti sanzioni:<br />
a) per la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 19, comma 6, 26 e 27, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00);<br />
b) per la violazione alle disposizioni di cui all&#8217;articolo 25, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00);<br />
c) per la violazione alle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).<br />
2. Qualora il raccoglitore non sia in grado di esibire il tesserino o i documenti autorizzativi di cui sia tuttavia in possesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 10,00 (dieci/00) ad euro 100,00 (cento/00) con l&#8217;obbligo di esibirli entro una settimana all&#8217;ente competente alla vigilanza.<br />
3. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione ovvero al ritiro del tesserino stesso. A tal fine gli enti competenti all&#8217;irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori  adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.<br />
4. Per l&#8217;accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all&#8217;articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6.<br />
5. Le funzioni inerenti l&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative di cui all&#8217;articolo 14, sono delegate, ai sensi dell&#8217;articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.</p>
<p><strong>Art. 35 (Norma Finale)</strong><br />
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo valgono le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>
<p><strong>TITOLO III &#8211; “Disposizioni finali”</strong></p>
<p><strong>Art. 36 (Regolamento attuativo)</strong><br />
1. Per una più incisiva applicazione della presente legge, al fine di garantire omogenee procedure e per le necessarie disposizioni dettagliate, la Regione, su proposta del Comitato tecnico di cui all’articolo 10 della presente legge, potrà emanare, entro 6 mesi, apposito regolamento.</p>
<p><strong>Art. 37 (Norma finanziaria)</strong><br />
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2009 in euro 178.382,26 si provvede con la disponibilità esistente al capitolo 22040830 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009.</p>
<p><strong>Art. 38 (Pubblicazione)</strong><br />
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p>
<p><strong>Allegato A)</strong><strong> </strong><br />
Specie protette ai sensi dell’art. 2:<br />
- Pteridofite: tutte le specie eccetto Pteridium aquilinum ed Equisetum sp.;<br />
- Gymnosperme: Taxus baccata , Pinus leucodermis;<br />
- Famiglia Cariofillacee: Dianthus, tutte le specie;<br />
- Famiglia Ranunculacee: Aquilegia, tutte le specie; Paeonia, tutte le specie;<br />
- Thalictrum calabricum;<br />
- Famiglia Crassulacee: Sempervivum tectorum;<br />
- Famiglia Saxifragacee: Saxifraga, tutte le crassulente;<br />
- Famiglia Rutacee: Dictamnus albus;<br />
- Famiglia Primulacee: Primula palinuri; Soldanella, tutte le specie;<br />
- Famiglia Gentinacee: Gentiana, tutte le specie;<br />
- Famiglia Campanulacee: Campanula, tutte le specie;<br />
- Famiglia Asteracee: Achillea erba-rotta; Achillea rupestris;<br />
- Famiglia Liliacee: Lilium, tutte le specie; Fritillaria, tutte le specie;<br />
- Famiglia Amarillidacee: Pancratium maritimum; Sternbergia, tutte le specie; Galanthus nivalis;<br />
Narcissus, tutte le specie;<br />
- Famiglia Orchideacee, tutte le specie della famiglia.</p>
<p><strong>Allegato B)</strong><br />
Biotopi protetti ai sensi dell’art. 2:<br />
1)Valle del Fiume Argentino;<br />
2) Litorale tra la foce del fiume Raganello/foce del Sinni e la strada SS 106 e il mare: tutte le aree non identificate e non attualmente in coltura sia demaniali, sia private;<br />
3)Valle Fiume Rosa (comuni San Donato di Ninea e San Sosti);<br />
4)Laghi e torbiere della catena costiera con zona di rispetto circostante di 100 mt. (lago dei Due Uomini, lago Trifoglietti, lago di Astone, Laghicello, Pantano della Giumenta);<br />
5)Laghi costieri di Lamezia Terme (la Volta);<br />
6)Stazioni di Woodwardia;<br />
7)Biotopi 1/14 segnalati dalla Società Botanica Italiana come da elenco seguente:<br />
1)Bosco Gariglione;<br />
2)Foresta di Basilicò-Gambarie;<br />
3)Foresta del Timpone della Carcara;<br />
4)Bosco al Corvo;<br />
5)Bosco di Arnocampo;<br />
6)Pineta di Cupole;<br />
7)Bosco di Santa Maria;<br />
8)Monte Pollino;<br />
9)Bosco Fallistro;<br />
10)Alto Aspromonte;<br />
11)Isola di Cirella;<br />
12)Isola di Dino;<br />
13)Monti di Orsomarso e Verbicaro;<br />
14)Foce del Neto.</p>
<p><strong>Allegato C)</strong><br />
Elenco delle specie fungine di cui è consentita la raccolta e la commercializzazione ai sensi dell’art.2 comma 2, allo stato fresco nella Regione Calabria, ad integrazione di quelle indicate nell’Allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376:<br />
<em>Albatrellus pes-caprae<br />
Boletus subappendiculatu<br />
Fistulina hepatica<br />
Grifola frondosa<br />
Hydnum rufescens<br />
Hygrophorus hypothejus<br />
Hygrophorus marzuolus<br />
Hygrophorus pudorinus<br />
Hygrophorus russula<br />
Lactarius salmonicolor<br />
Lactarius sanguifluus<br />
Lactarius semisanguifluus<br />
Lactarius salmonicolor<br />
Lactarius vinosus (= Lactarius sanguifluus var. violaceus)<br />
Laetiporus sulphureus<br />
Lyophyllum conglobatum<br />
Pisolithus arhizus<br />
Pleurotus ferulae<br />
Russula aurea<br />
Russula virescens<br />
Russula cyanoxantha<br />
Russula delica<br />
Russula chloroides<br />
Russula vesca<br />
Ramaria botrytis<br />
Suillus bellini<br />
Tricholoma acerbum<br />
Tricholoma populinum<br />
Tricholoma stans</em></p>
<p><strong>Allegato D)</strong><br />
Specie protette ai sensi dell’art. 4, comma 5:<br />
<em>Amanita caesarea forma alba<br />
Amanita cocolla<br />
Boletus dupainii<br />
Boletus edulis var. citrinus<br />
Boletus satanas<br />
Lactarius mairei<br />
Phaeolepiota aurea<br />
Pulveroboletus hemichrysus</em></p></blockquote>
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